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Luisi Claudio

Piano Casa Liguria

Piano Casa Liguria

 


La legge che rilancia l'edilizia resterà operativa 24 mesi dall'entrata in vigore; la Regione Liguria approva la legge e cancella ogni possibilità di ampliamento per i capannoni agricoli, industriali e artigianali e per le case condonate. Le case fino a 200 metri cubi, l'incremento massimo consentito è di 60 metri cubi. Per quelle tra i 200 e i 500 metri cubi, è possibile edificare un 20% in più. Dieci per cento per quelle tra 500 e 1.000 metri cubi.

La legge resterà operativa 24 mesi dall'entrata in vigore;  è il tempo massimo a disposizione dei residenti in Liguria per presentare domande di ampliamento, o di demolizione e ricostruzione. Il Piano casa non riguarda tutti gli immobili, ma solo gli edifici destinati
ad uso socio-assistenziale e socio-educativo, edifici mono o plurifamiliari e quelli esistenti al 30 giugno 2009. Immobili che non possono inoltre avere una volumetria superiore ai 1.000 metri cubi.

Per le abitazioni più piccole, quelle fino a 200 metri cubi, l'incremento massimo consentito è di 60 metri cubi. Se l'abitazione è invece di dimensione compresa tra i 200 e i 500 metri cubi, è possibile edificare un 20% in più. Infine le case tra 500 e 1.000 metri cubi: in questo caso l'incremento massimo è del 10%. E bene precisare che gli ampliamenti sono consentiti anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e sono cumulabili.


L'alloggio ampliato secondo le nuove norme sul piano casa può essere diviso in più unità abitative, purché l'abitazione abbia una superficie di almeno 60 metri quadrati.

Il Piano casa esclude dagli ampliamenti sia gli edifici abusivi sia quelli condonati.

Sono escluse dagli ampliamenti quelli che ricadono in aree soggetto a regime di inedificabilità assoluta, quelli che occupano aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative.  La legge esclude dai "benefit", le case nei centri storici. ma lascia facoltà ai Comuni di decidere eventuali deroghe motivate.

Gli edifici vincolati come beni culturali o che ricadono nei Parchi delle Cinque Terre, di Portofino e di Portovenere e Parco Montemarcello-Magra non possono usufruire del piano casa.

La legge consente anche la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici residenziali esistenti sempre alla data del 30 giugno 2009. Purché l'intervento apporti migliorie sotto il profilo architettonico, della sicurezza e del risparmio energetico. L'incremento di volume non potrà superare il 35%. Lo stabile dovrà essere ricostruito nelle stessa area in cui si trovava prima della demolizione; tuttavia, se non fosse possibile, il Comune potrà scegliere un'altra area idonea.

Per tutti gli interventi basta una semplice dichiarazione al Comune di inizio attività (Dia).

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge i Comuni possono individuare parti del proprio territorio nelle quali gli ampliamenti non sono consentiti per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale.

LE NORME

DURATA: 24 mesi:

DESCREZIONALITA' DEI COMUNI. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge i Comuni possono individuare parti del proprio territorio per le quali gli ampliamenti non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale.


GLI EDIFICI INTERESSATI:

solo gli edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo, edifici mono o plurifamiliari e quelli esistenti al 30 giugno 2009, con un volume massimo di 1000 metri cubi.

GLI AMPLIAMENTI CONSENTITI:

anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici

Abitazioni fino a 200 metri cubi > massimo 60 metri cubi.

Abitazioni tra 200 e 500 metri cubi > massimo 20% per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi .

Abitazioni tra 500 e 1.000 metri cubi > massimo 10% per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi .

Sono consentiti frazionamenti dell'unità immobiliare ampliata, purchè gli alloggi così ricavati abbiano una superficie di almeno 60 metri quadrati.

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI :

Incremento volumetrico fino a 35% sullo stesso sito o ove non fosse possibile, su altre aree idonee individuate dal Comune. Per gli edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009.

ULTERIORI AMPLIAMENTI:

L'ampliamento può essere aumentato del 10% nel caso di adeguamento a norme antisismiche o realizzando impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; di un ulteriore 5% nel caso di utilizzo di materiali locali tradizionali; di un ulteriore 5% se per la copertura di interi edifici residenziali si usa l'ardesia.

SONO ESCLUSI

Gli edifici vincolati come beni culturali o che ricadono nei Parchi delle Cinque Terre, di Portofino e di Portovenere e Parco Montemarcello-Magra non possono usufruire del piano casa.

edifici abusivi; edifici condonati: edifici che ricadono in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta; edifici che ricadono in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative; edifici ricadenti nei centri storici (ma i Comuni possono derogare a questa norma).


La complessità della materia rende in ogni caso opportuno contattare il proprio Tecnico (Geometra, Architetto, Ingegnere, Notaio ecc.) di fiducia.


 


 

Fiaip Luisi Immobiliare n. 18770

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